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Incentivi finanziarie 2007-2013

INCENTIVI FINANZIARIE 2007-2013

Le detrazioni fiscali del 55% sono state prorogate al 30.06.2013 (Art.11 decreto Legge 22 giugno 2012 n°83 convertito in Legge con modificazioni, con L. 7 agosto 2012 n°134).

Con l'entrata in vigore del D.L. 4 giugno 2013 n°63, l’entità della detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica dal 06/06/2013 è del 65% delle spese sostenute. Restano confermati i limiti di detrazione già previsti per i diversi interventi ai sensi dei diversi commi e le procedure da seguire per accedere agli incentivi. Queste detrazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 2013 e nel caso di interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità di un condominio, fino al 30 giugno 2014.

Questo sito deve essere utilizzato per l’invio telematico ad Enea della documentazione obbligatoria per poter fruire degli incentivi (art. 4 DM 19/02/2007 e s.m.i.) .

Per tutte le informazioni consultare http://efficienzaenergetica.acs.enea.it

Scarico a parete ammesso per le caldaie a condensazione

E’ stato recentemente approvato un importante provvedimento riguardante la possibilità di scarico a parete con caldaie a condensazione nel caso in cui gli appositi camini/canne fumarie non risultino più idonei ad accogliere i prodotti di combustione in condizione di sicurezza.
Con il testo aggiornato del Decreto Legge 18 ottobre 2012 ,n.179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” pubblicato in Gazzetta Ufficiale .294 del 18/12/2012, nell’art.34 comma 53 è stato modificato integralmente l’art. 5 comma 9 del D.P.R. n.412/93.
Nel dettaglio è stato stabilito che “qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni”.

Decade quindi l’obbligo generalizzato di scarico a tetto semplificando in modo evidente l’installazione di una caldaia a condensazione.
Con la sola sostituzione di un vecchio generatore di calore con uno a condensazione non sarà più obbligatorio il risanamento (costoso) del camino/canna fumaria, con conseguente maggiore sicurezza nell’utilizzo dell’intero impianto termico.

Il provvedimento, inoltre, elimina eventuali contenziosi che potrebbero nascere da normative locali più restrittive.

VADEMECUM PER L’USO:
CALDAIE A CONDENSAZIONE
 
(Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007)
(aggiornato al 10 maggio 2012)
 
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE POSSEDERE
PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:
•deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento incorso e con ICI pagata, se dovuta;
•deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra FAQ n° 37);
•in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebberocompletamente il diritto alla detrazione;
•in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente.
 
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
a) l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione;
b) il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW:
c) il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn;
d) – ove tecnicamente compatibili – devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell’impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata). Costituiscono eccezione gli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.
Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW,oltre ai precedenti requisiti:
e) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
f) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
g) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI:
assicurate le condizioni su esposte:
•smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
•fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare non superiore a 100 kW:
•asseverazione redatta da un tecnico abilitato(ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra;
•in alternativa, certificazione del produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
•sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
•esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
•fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce “manodopera” da quella delle opere;
•ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiarament e come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
•ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
b) documentazione da trasmettere all’ENEA (esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, per il 2012 : http://finanziaria2012.enea.it ), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23),fatto salvo quanto disposto dal D. L. 2 marzo 2012 n°16 e riportato alla nostra faq n°70:
•scheda descrittiva dell’intervento ( Allegato E al D.M. 07.04.08), che può essere redatta dal singolo utente
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
•comunicazione, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
NOTE UTILI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA
Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono
in:
•registrazione dell’utente(da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre compilare il modulo di registrazionecon i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva;
•autenticazione (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti);
Le fasi per la trasmissione della richiesta consistono in:
•identificazione del beneficiario della detrazione;
•identificazione dell’immobile oggetto di intervento;
•identificazione dell’attività di riqualificazione energetica svolta, dalla quale discendono in automatico gli allegati che è necessario compilare (in questo caso specifico, l’allegato E);